Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7952 - pubb. 17/10/2012

Calcolo della commissione di massimo scoperto, valuta e clausola usi piazza; azione di ripetizione di indebiti versamenti e prova dell’extrafido

Tribunale Novara, 01 Ottobre 2012. Est. Simona Gambacorta.


Contratto bancario – Anatocismo – Applicazione in un contratto concluso anteriormente all’entrata in vigore della Delibera CICR 9.2.2000, art. 7 – Condizioni.

Contratto bancario – Commissione di massimo scoperto – Ipotesi – Giustificazione causale – Condizioni – Insussistenza.

Contratto Bancario – Valuta – Determinatezza – Iniziativa – Clausola usi piazza – Inidoneità.

Contratto bancario – Versamenti in conto indebiti – Azione di ripetizione – Disciplina – prescrizione.

Contratto bancario – Versamenti in conto indebiti – Azione di ripetizione – Prescrizione – Onere della prova.

Contratto bancario – Versamenti in conto indebiti – Azioni di ripetizioni – Prescrizione – Interruzione della prescrizione.



Per il periodo successivo al 22 aprile 2000 (entrata in vigore della delibera CICR), non può ritenersi sufficiente, ai fini dell’adeguamento dei contratti in essere alla nuova normativa in materia di anatocismo di cui all’articolo 120 TUB, la semplice pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)

La commissione di massimo scoperto è priva di idonea giustificazione causale quando viene calcolata sul massimo importo utilizzato dal correntista sia intra che extra fido, poiché non vi è l’applicazione di una fattispecie concreta. Lo stesso è da dirsi anche quando la detta commissione viene applicata sulla parte di fido accordata ma non utilizzata, come tale non coperta dalla rimuneratività degli interessi. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)

Non rispetta i requisiti della necessaria determinatezza dell’oggetto del contratto e delle relative pattuizioni la clausola per cui le valute sono applicate secondo gli usi abitualmente praticati sulla piazza. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)

In seguito alla dichiarazione di illegittimità della Corte Costituzionale dell’articolo 2, comma 61, L. 26 febbraio 2011 n. 10, il dies a quo della prescrizione dell’azione di ripetizione di indebiti versamenti in conto decorre, per i versamenti intrafido, dalla data di chiusura del conto. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)

E’ onere della banca, che eccepisce l’intervenuta a prescrizione dell’azione di ripetizione di indebiti versamenti in conto, dimostrare che tali versamenti siano intervenuti extrafido. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)

L’atto di costituzione in mora, interruttivo del corso della prescrizione, non richiede di necessità la quantificazione del credito relativo (che potrebbe anche essere non determinato, ma solo determinabile). (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Aldo Angelo Dolmetta


Il testo integrale


 


Testo Integrale