Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7962 - pubb. 01/07/2010

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Appello Venezia, 15 Giugno 2012. Pres., est. Daniela Bruni.


Chiusura del fallimento - Pendenza di giudizio di opposizione o di domande tardive di ammissione al passivo - Impedimento alla chiusura - Esclusione.



Deve essere confermato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi in epoca precedente la riforma della legge fallimentare, secondo il quale la chiusura del fallimento, nei casi espressamente previsti, può essere dichiarata nonostante la pendenza di giudizi di opposizione allo stato passivo o di domande tardive di ammissione al passivo. L'applicazione di questo principio comporta che neppure la sopravvenuta ammissione al passivo della domanda proposta in via tardiva possa far venir meno la causa di chiusura del fallimento e comportare l'obbligo di accantonamento dell'importo ammesso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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