Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7976 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Ravenna, 07 Giugno 2012. Est. Farolfi.


Concordato preventivo - Azione di risoluzione - Natura negoziale del concordato - Rilevanza degli elementi soggettivi quali colpa, imputabilità e interesse soggettivo - Esclusione - Rilevanza della dimensione oggettiva - Grado di distonia fra adempimento promesso e possibilità concreta di soddisfare i creditori.



Ai fini della valutazione dei presupposti per la risoluzione del concordato, va rilevato che, se pure è vero che con la riforma della legge fallimentare si è voluto compiere un riferimento esplicito alla categoria del “grave inadempimento” nel senso sotteso all’art. 1455 c.c., è altrettanto vero che il mancato richiamo nell’art. 186, legge fallimentare dell’inciso finale della citata norma codicistica esclude ogni necessità di indagine circa le componenti soggettive dell’inadempimento, quali colpa, imputabilità ed interesse soggettivo. Quello che rileva, in altri termini, è la dimensione “oggettiva” dell’inadempimento, ossia il grado di distonia (che deve essere “grave”) fra adempimento promesso e possibilità concreta di soddisfare i creditori. Sotto questo profilo, pertanto, la risoluzione potrà e dovrà essere pronunciata anche nel caso in cui l’accertato inadempimento dipenda da fatti non imputabili al debitore, venendo in rilievo il dato oggettivo dell’impossibilità di eseguire il piano e di soddisfare i creditori nei termini promessi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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