Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7977 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Ravenna, 07 Giugno 2012. Est. Farolfi.


Concordato preventivo - Risoluzione - Gravità dell'inadempimento - Dimensione superiore a quella relativa alla posizione di chi chiede la risoluzione - Natura collettiva della volizione espressa da i creditori - Rilevanza del pregiudizio che riguardi la generalità dei creditori.



La gravità dell'inadempimento, ai fini della risoluzione del concordato preventivo, implica una dimensione superiore a quella relativa al singolo rapporto debito-credito facente capo all’istante. La natura contrattuale che è alla base del meccanismo concordatario non esclude, infatti, la natura collettiva della volizione espressa dai creditori con il metodo del voto e della conseguente conformazione delle obbligazioni che derivano dall’accettazione della proposta di concordato da parte dei creditori, significativamente vincolati da un meccanismo di maggioranza. Al medesimo tempo, la natura contrattuale non esclude una componente procedimentale a tutela dell’interesse collettivo e più generale di quello dei singoli creditori, componente che traspare da numerose disposizioni (si pensi all’ amministrazione vigilata del patrimonio di cui all’art. 167, legge fallimentare, agli effetti di cui all’art. 168, al meccanismo di voto di cui all’art. 177, agli effetti per tutti i creditori anteriori anche se in ipotesi dissenzienti di cui all’art. 184). Tutto questo va evidentemente nella direzione di far rilevare quale causa di risoluzione non il pregiudizio che riguardi un singolo creditore ricorrente, bensì la generalità dei creditori o comunque degli appartenenti alla classe dei chirografari, che sono poi quelli che in precedenza erano stati chiamati ad esprimere il consenso alla proposta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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