Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8005 - pubb. 29/10/2012

Inammissibilità del sequestro del documento contenente una fideiussione; foro convenzionale nell’ambito di un giudizio cautelare

Tribunale Lecce, 25 Ottobre 2012. Est. Positano.


Contratto autonomo di garanzia e fideiussione a prima richiesta - Sequestro Giudiziario - Esclusione.

Clausole Vessatorie - Sottoscrizione separata - Elenco di tutte le clausole e dell’oggetto - Nullità.

Art. 28 c.p.c. - Foro convenzionale nell’ambito di un giudizio cautelare - Compatibilità con l’art. 669 ter c.p.c..

Azione di risoluzione - Competenza per territorio - Luogo di pagamento del prezzo - Esclusione - Azione azione di risoluzione di franchising - Luogo in cui l’affiliante deve eseguire le prestazioni in favore della ditta affiliata.



La richiesta di sequestro giudiziario del documento contenetene una fideiussione a prima richiesta stipulata tra il ricorrente ed un istituto di credito (terzo) non può trovare accoglimento poiché il contratto autonomo di garanzia è caratterizzato dall’assenza di una controversia accessoria necessaria per il vincolo di strumentalità tra la misura cautelare reale richiesta ed il giudizio di merito. (Nel caso di specie, l'obbligazione della banca garante è del tutto autonoma rispetto all'obbligo principale di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita e non necessariamente sovrapponibile ad essa. L’assenza di accessorietà sarebbe svilita dall’ammissibilità di una misura cautelare tesa a paralizzare proprio quel risultato che costituisce la ratio dell’istituto) (negli stessi termini, Ord. Trib Lecce, Sezione Distaccata di Tricase, Antonazzo-Solera del 7 marzo 2012; Ord. Trib Prato 30 maggio 2011, RG 8/11, inedite). (Gabriele Positano) (riproduzione riservata)

Non è idonea ad integrare il requisito della specifica approvazione per iscritto, prevista dall’art. 1341 c.c., 2º comma, il richiamo contestuale di tutte le condizioni generali di contratto o di buona parte di esse, ivi comprese quelle che non hanno carattere vessatorio e la sottoscrizione di tutte le clausole, sebbene separatamente elencate secondo il numero d'ordine e con la indicazione dell'oggetto. (Gabriele Positano) (riproduzione riservata)

Dopo l’introduzione del rito cautelare uniforme e della legge n. 80 del 2005 ed relativo principio della strumentalità attenuata, per la permanenza dell’efficacia del provvedimento cautelare, l’art. 28 c.p.c. va interpretato nel senso che resta inderogabile il criterio di collegamento tra cautelare e il merito e gli ulteriori criteri speciali eventualmente fissati, con la conseguenza che le parti non possono derogare all’art. 669 ter c.p.c. prevedendo che la fase cautelare venga svolta in una sede diversa da quella competente per il merito. (Gabriele Positano) (riproduzione riservata)

Nell’ipotesi di azione di risoluzione di un contratto, il luogo "in cui è sorta o deve eseguirsi"l’obbligazione, ai sensi dell'art. 20 c.p.c. è quella dedotta in giudizio e nel caso di azione di risoluzione ex art. 1453 c.c., è quella corrispondente alla prestazione che si assume essere mancata (o non esattamente compiuta). Nel caso di franchising, ove l’affiliato deduca l’inadempimento dell’affiliante, la competenza non si radica nel luogo di adempimento, inteso come luogo del pagamento del prezzo, ma occorre avere riguardo alla prestazione oggetto del contratto di franchising e cioè quell'insieme di attività che l’affiliante deve svolgere in favore dell’affiliato per consentirgli di espletare l'attività commerciale con le caratteristiche indicate nel contratto. (Gabriele Positano) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 20 c.p.c.

Massimario, art. 28 c.p.c.

Massimario, art. 669ter c.p.c.

Massimario, art. 670 c.p.c.


Il testo integrale


 


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