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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8029 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Lamezia Terme, 02 Aprile 2012. Est. Giusi Ianni.

Incompetenza del giudice adito – Violazione dell’art. 645 c.p.c. – Responsabilità ex art. 96 comma III c.p.c. – Sussiste.


La competenza a decidere sulla impugnazione del decreto ingiuntivo è, ai sensi dell’art. 645 c.p.c., del giudice che ha emesso l’ingiunzione: si tratta di una competenza non derogabile, non solo per volontà delle parti ma anche per ragioni di continenza o di connessione. L’opponente che promuova il giudizio di opposizione dinanzi ad un giudice diverso (nel caso di specie, Lamezia Terme in luogo di Mondovì) incorre in una manifesta violazione delle regole sulla competenza che espone l’attore alla condanna ex art. 96 comma III c.p.c. che mira a colpire le condotte contrarie al principio di lealtà processuale (art. 88 c.p.c.) nonché quelle suscettibili di ledere il principio di rilevanza costituzionale della ragionevole durata del giudizio e proprio in forza degli interessi pubblicistici che mira a realizzare è attivabile d’ufficio, senza la richiesta della parte e senza che quest’ultima dimostri di aver subito un danno alla propria persona o al proprio patrimonio in conseguenza del processo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)