Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8049 - pubb. 07/11/2012

Trasferimento di ramo d'azienda e lavoro subordinato, normativa comunitaria e nazionale; trasferimento di ramo d'azienda e continuazione dell'attività produttiva, condizioni

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 26 Gennaio 2012, n. 1085. Est. Rosa Arienzo.


Rapporto di lavoro subordinato – Trasferimento di ramo di azienda – Normativa comunitaria e legislazione nazionale – Nozione di ramo d’azienda.

Rapporto di lavoro subordinato – Trasferimento di ramo di azienda – Validità della cessione di ramo – Art. 2112 c.c. – Necessità di continuazione dell’attività produttiva – Onere del cedente di verificare le capacità e potenzialità imprenditoriali del cessionario – Irrilevanza.



In materia di trasferimento di parte (c.d. ramo) d’azienda, tanto la normativa comunitaria (direttive CE nn.9850 e 200123) quanto la legislazione nazionale  (art. 2112 comma quinto cod. civ., sostituito dall’art.32 del d. lgs. 10 settembre 2003 n. 276) perseguono il fine di evitare che il trasferimento si trasformi in semplice strumento di sostituzione del datore di lavoro, in una pluralità di rapporti individuali, con altro sul quale i lavoratori possano riporre minore affidamento sul piano sia della solvibilità sia dell’attitudine a proseguire con continuità l’attività produttiva.
La citata direttiva del 1998 richiede, pertanto, che il ramo d’azienda oggetto del trasferimento costituisca un’entità economica con propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati per un’attività economica, essenziale o accessoria e analogamente l’art. 2112 quinto comma cod. civ. si riferisce alla “parte d’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata”.
Deve, quindi, trattarsi di un’entità economica organizzata in modo stabile e non destinata all’esecuzione di una sola opera (cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 24 gennaio 2002, C.510) ovvero di un’organizzazione quale legame funzionale che renda le attività dei lavoratori interagenti e capaci di tradursi in beni o servizi determinati, là dove infine il motivo del trasferimento ben può consistere nell’intento di superare uno stato di difficoltà economica. (Fabrizio Daverio) (riproduzione riservata)

L’evento della cessione di azienda è certamente in grado di incidere sui diritti dei lavoratori, sicchè il legislatore con l’art. 2112 c.c. e la L. 4281990 art. 47, hanno predisposto una serie di cautele che vanno dalla previsione della responsabilità solidale del cedente con il cessionario, in relazione ai crediti maturati dai dipendenti, all’intervento delle organizzazioni sindacali, non ponendo alcun limite nel rispetto dell’art. 41 della Costituzione. Ne consegue che la validità della cessione non è condizionata alla prognosi della continuazione dell’attività produttiva e di conseguenza all’onere del cedente di verificare le capacità e potenzialità del cessionario. (Fabrizio Daverio) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Fabrizio Daverio


Il testo integrale


 


Testo Integrale