Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8086 - pubb. 14/11/2012

Dovere del difensore di rispondere alle istanze della controparte e valore della dichiarazione di “rimettersi” al giudice

Cassazione civile, sez. VI, 02 Marzo 2012, n. 3338. Est. Manna.


Istanza di una delle parti del processo – Controparte che dichiara di “rimettersi” al giudice – Equivalenza ad adesione alla istanza – Sussiste – Obbligo delle parti di prendere posizione sulle istanze altrui – Art. 88 c.p.c. – Difetto di presa di posizione – Equivalenza ad adesione – Sussiste.



Il dovere di lealtà e probità processuale, che grava sui difensori e sulle parti patrocinate (art. 88 c.p.c., comma 1), impone all'avvocato, cui sia stata sollecitata una presa di posizione su di una istanza chiara e processualmente ben definita, non solo di rispondere, ma anche di esprimersi in maniera altrettanto comprensibile e, soprattutto, di attenersi ad una logica di tipo binario, che non ammette formule di dubbia lettura ne' ipotesi terze tra l'affermazione e la negazione, la condivisione e il rifiuto. In quest’ambito rientra senz’altro l’affermazione dell’avvocato di “rimettersi” al giudice. Tale rispettosa espressione d'uso curiale deve intendersi equivalente ad una dichiarazione di adesione all'istanza della controparte, non solo perché mostra una sostanziale non avversità ad essa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 88 c.p.c.


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