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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8111 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Milano, 05 Marzo 2012. Est. Vitiello.

Concordato fallimentare – Criteri di formazione delle classi – Distinzione tra correttezza dei criteri di aggregazione e rispetto dei criteri tecnico giuridici a pena di inammissibilità – Rilievo del giudice delegato.


Il principio secondo il quale, nel concordato fallimentare, le classi possono comprendere soltanto i creditori chirografari ab origine o quelli privilegiati che, non trovando soddisfazione totale o parziale nella liquidazione dei beni sui quali il privilegio insiste, degradano in toto o in parte al chirografo, non attiene al profilo della correttezza dei criteri di aggregazione dei creditori nelle singole classi (omogeneità di posizione giuridica ed interesse economico) bensì ad aspetti tecnico-giuridici che vanno rispettati a pena di inammissibilità della proposta e che, come tali, possono essere rilevati dal giudice delegato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)