Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8112 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Milano, 05 Marzo 2012. Est. Vitiello.


Concordato fallimentare – Accertamento dell’esistenza della condizione di ammissibilità della proposta ai sensi dell’articolo 124, comma 3, l.f. – Valorizzazione dell’accorciamento dei tempi di soddisfazione dei creditori – Inammissibilità.



La valorizzazione monetaria dell’accorciamento dei tempi di soddisfazione dei creditori (dipendente dall’incertezza dei tempi per la liquidazione fallimentare) non è consentita allo scopo di accertare l’esistenza della condizione di ammissibilità della proposta di concordato fallimentare prevista dall’articolo 124, comma 3, legge fallimentare, della soddisfazione dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca in misura non inferiore a quella realizzabile dal fallimento. Del vantaggio derivante dall’accorciamento dei tempi è, invece, possibile tener conto ai fini del giudizio di convenienza che, traducendosi in una prognosi riferita alla complessiva posizione della massa dei creditori, meglio si presta ad una valutazione ancorata anche a dati incerti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)