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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8155 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. VI, 21 Agosto 2012. Est. Giusti.

Legge 18 giugno 2009 n. 69 – Art. 115 c.p.c. – Onere di contestazione – Mancanza di contestazione – Effetti – Vincolo per il giudice – Obbligo di astenersi dal controllo probatorio – Fatto provato.


Ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante, con effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale (nella specie: mancata divisione del compendio ereditario prima della proposizione della domanda di condanna degli eredi da parte di chi ritenga di vantare un credito nei confronti del defunto) e deve, perciò, ritenere la circostanza in questione sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo in concreto spiegato espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (Nel caso di specie gli opponenti avevano dedotto, sin dall'atto di citazione in opposizione, che non vi era ancora stata divisione dell'eredità, mentre l'opposta non aveva specificamente contestato tale circostanza; la mancata specifica contestazione dell'affermazione della non intervenuta divisione, contenuta nell'atto di opposizione, esonerava gli opponenti stessi dall'onere di darne una specifica dimostrazione). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)