Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8160 - pubb. 28/11/2012

Mediazione e avvocato, illegittimità dell'articolo 55 bis del codice deontologico

T.A.R. Roma, 29 Ottobre 2012, n. 8855. Est. Ferrari.


Codice deontologico Forense – Art. 55-bis – Mediazione e Avvocato – Illegittimità – Sussiste.



E’ illegittimo l’art. 55 bis del Codice Deontologico nella parte in cui prevede che “l’avvocato, che svolga la funzione di mediatore, deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e la previsione del regolamento dell’organismo di mediazione, nei limiti in cui dette previsioni non contrastino con quelle del presente Codice”. Ed invero, il Codice Deontologico – che nel sistema delle fonti è certamente di rango subordinato alla normativa primaria in materia di conciliazione – non ha la forza di prevalere sulle norme primarie con lo stesso contrastanti. Come chiarito dalla Corte di cassazione (sez. VI, 4 agosto 2011, n. 17004; s.u. 17 giugno 2010, n. 14617; id. 7 luglio 2009, n. 15852) le previsioni del Codice Deontologico hanno natura di fonte meramente integrativa dei precetti normativi. Né rileva la circostanza che allo stato non sussiste alcun contrasto tra le norme primarie e quella impugnata perché nessuna disposizione normativa ha previsto che sono compatibili le attività precluse dall’art. 55 bis, essendo possibili interventi successivi che modifichino tali norme nel senso di contenere previsioni opposte a quelle del Codice Deontologico. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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