Obbligo di informazione sull'aumento di rischiosità del titolo, condizioni e limiti
Tribunale di Torino, 20 Novembre 2012. Est. Ciccarelli.
Intermediazione finanziaria – Obbligazioni Lehman Brothers – Obblighi informativi.
Non è configurabile un obbligo dell’intermediario di informare l’investitore sulla perdita di valore o sull’aumento di rischiosità dei titoli verificatisi in data successiva all’acquisto; tale obbligo sussiste solo quando fra intermediario e investitore sia stato concluso un contratto di consulenza o di gestione patrimoniale. (Michela Boccardo) (riproduzione riservata)
Segnalazione della Dott.ssa Michela Boccardo
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