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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8191 - pubb. 05/12/2012.

Responsabilità ex art. 2051 c.c. e accertamento del giudice


Tribunale di Urbino, 03 Giugno 2010. Est. De Leone.

Responsabilità ex art. 2051 c.c. – A carico della Pubblica Amministrazione – Accertamento che il giudice è tenuto a condurre.


La responsabilità ex art. 2051 c.c. è di tipo oggettivo, nel senso che per ritenere il custode responsabile è necessario e sufficiente che l'evento produttivo del danno sia imputabile alla cosa, ma essa è radicata in capo al custode, ossia a colui che esercita un potere di fatto sulla cosa (letteralmente il codice usa l'espressione “ha in custodia”). Da ciò conseguono le difficoltà di delimitare giuridicamente i confini della responsabilità della P.A. in relazione al demanio stradale. Difficoltà acuite dall'utilizzo di una terminologia giuridica foriera di incomprensioni. Infatti la categoria giuridica dell'impossibilità di adempiere un dato obbligo rimanda al brocardo ad impossibilia nemo tenetur che già di per sé risulta di difficile collocazione dogmatica. In linea di principio il tema dell'impossibilità è da ritenere un presupposto della colpevolezza intesa come rimproverabilità di un dato comportamento, nel senso che ad un soggetto in tanto è rimproverabile di aver tenuto ( o di non aver tenuto) un dato comportamento in quanto per lo stesso era possibile non tenerlo (o tenerlo). La colpevolezza a sua volta è categoria giuridica che attiene al profilo dell'imputazione soggettiva, ossia del legame che avvince soggettivamente una condotta ad un evento. In tale contesto condizionare il riconoscimento della qualità di custode alla possibilità di fatto di esercitare il potere di custodia può comportare il rischio di trasformare un responsabilità di tipo oggettivo in una responsabilità per colpa presunta o comunque di confondere le due fattispecie nell'applicazione pratica. La distinzione, invece, deve essere tenuta ferma e deve, dunque, condurre ad un duplice, distinto ed autonomo accertamento: per un verso si deve accertare sul piano della mera imputazione oggettiva la sussistenza del nesso causale tra la cosa e l'evento, per altro verso si deve accertare se la cosa era di fatto nella custodia del preteso responsabile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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