Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8198 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Novara, 05 Dicembre 2012. Est. Quatraro.


Fallimento - Domande tardive e supertardive - Distinzione - Prova della non imputabilità del ritardo - Effetti.



L'elemento di distinzione tra le domande tardive semplici e le supertardive risiede proprio dell'effetto della prova della non imputabilità del ritardo. Per le prime, infatti, essa ha effetti unicamente sul piano del trattamento in sede di riparto, in quanto consente al creditore tardivo incolpevole e non privilegiato di prelevare, nei limiti del residuo disponibile, le quote che gli sarebbero spettate nelle precedenti ripartizioni. Nelle seconde, invece, la stessa è vera e propria condizione di ammissibilità della domanda, essendo precluso al creditore supertardivo colpevole ogni diritto al concorso e potendo egli unicamente promuovere giudizio nei confronti del fallito tornato in bonis che non abbia chiesto ed ottenuto l'esdebitazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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