Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8200 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Novara, 05 Dicembre 2012. Est. Quatraro.


Domande tardive di crediti - Supertardiva del concessionario per la riscossione dei tributi - Ritardata trasmissione dei ruoli - Motivo di esclusione dell'imputabilità del ritardo - Esclusione.



Qualora la domanda supertardiva sia presentata dalla società concessionaria della riscossione, in relazione ai crediti tributari vantati dall'Agenzia delle entrate o da altro ente impositore, la circostanza che l'esattore abbia ricevuto in ritardo dall'amministrazione finanziaria i ruoli portanti crediti tributari oggetto di insinuazione non costituisce, di per sé sola, motivo di esclusione dell'imputabilità al creditore del ritardo nella presentazione della domanda di ammissione al passivo. La causa non imputabile deve, infatti, riguardare fattori causali esterni alla posizione debitoria, che possono attingere alla forza maggiore, al caso fortuito o all'errore inconsapevole del creditore. Conseguentemente l’agente della riscossione non può dedurre, quale causa non imputabile del ritardo, l'iscrizione a ruolo protrattasi nel tempo, pur nella consapevolezza dell'apertura della procedura fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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