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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8209 - pubb. 12/12/2012.

La responsabilità processuale aggravata richiede la malafede o la colpa grave


Cassazione civile, sez. VI, 30 Novembre 2012, n. 21570. Est. Proto.

Responsabilità processuale aggravata - Art. 96 comma III c.p.c. - Introdotto dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69 - Presupposti.


L'art. 96 comma 3 c.p.c. presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave, non solo perché è inserito in un articolo destinato a disciplinare la responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rileva infondata non costituisce condotta di per sé rimproverabile. In merito alla liquidazione del danno, si impone al giudice di osservare un criterio equitativo in applicazione del quale la responsabilità patrimoniale della parte in mala fede ben può essere (anche) calibrata sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, sempre con il limite della ragionevolezza (Secondo questi criteri il Tribunale, ha applicato la norma liquidando l'importo (giudicato dalla Corte “modesto in termini assoluti”) nel triplo della somma, oggettivamente non rilevante, liquidata per diritti e onorari). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Massimario, art. 96 c.p.c.


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