Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8241 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Udine, 07 Novembre 2012. Est. Mimma Grisafi.


Contratto di locazione - Fallimento del conduttore - Subentro nel contratto da parte del curatore - Pagamento canoni - Prededuzione - Indennità di occupazione - Equo indennizzo.



Qualora il curatore non si avvalga della facoltà di sciogliersi anticipatamente dal contratto egli subentra automaticamente ai sensi dell'art. 80 l.f. nel rapporto locatizio ed assume per l'effetto l'obbligo di pagamento dei canoni sino al recesso, essendo inefficace la clausola che eventualmente preveda la risoluzione di diritto del contratto di locazione in caso di fallimento della parte conduttrice. Gli importi così maturati dovranno pertanto essere ammessi al passivo in prededuzione, trattandosi di obblighi sorti in occasione oltre che in funzione della procedura concorsuale. (Anna Serafini) (riproduzione riservata)


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