Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8245 - pubb. 23/12/2012

Concordato preventivo, pagamento dei crediti anteriori e natura eccezionale della norma di cui all'articolo 182 quinquies l.f.

Tribunale Modena, 15 Dicembre 2012. Pres., est. Zanichelli.


Concordato con continuità aziendale - Pagamento di crediti anteriori - Norma di natura eccezionale - Applicazione in via analogica ad altre fattispecie - Esclusione.



La norma contenuta nel quarto comma dell'articolo 182 quinquies, legge fallimentare (che, nel concordato preventivo con continuità aziendale, permette il pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi) comporta una deroga al principio della par condicio creditorum; essa ha, pertanto, natura eccezionale e non è applicabile in via analogica a fattispecie non espressamente contemplate. (Nel caso di specie, il Tribunale ha negato l'autorizzazione al pagamento dei dipendenti e della Cassa edile, in quanto detti soggetti non possono qualificarsi come fornitori di beni e servizi nell'ambito di un concordato di natura liquidatoria). (Franco Benassi) (Riproduzione riservata)


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