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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8281 - pubb. 09/01/2013.

Vendita con spedizione e titolarità in capo al venditore-mittente dei diritti nascenti dal contratto di trasporto; trasporto cumulativo con un unico contratto


Tribunale di Lamezia Terme, 07 Dicembre 2012. Est. Giusi Ianni.

Vendita con spedizione – Applicabilità dell’art. 1683 e ss c.c. – Sussiste – Conseguenze – Titolarità in capo al venditore-mittente dei diritti nascenti dal contratto di trasporto – Sussiste.

Trasporto cumulativo – Trasporto e sub trasporto – Differenze – Conseguenze.


Nella vendita con spedizione disciplinata dall'art. 1510, comma secondo, cod. civ., il contratto di trasporto concluso tra venditore-mittente e vettore, pur essendo collegato da un nesso di strumentalità con il contratto di compravendita concluso tra venditore-mittente ed acquirente-destinatario, conserva la sua autonomia ed è, pertanto, soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 1683 ss. cod. civ., con la conseguenza che il venditore-mittente, anche dopo la rimessione delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto - ivi compreso quello al risarcimento del danno da inadempimento - fino al momento in cui, arrivate le merci a destinazione (o scaduto il termine entro il quel esse sarebbero dovute arrivare), il destinatario non ne richieda la riconsegna al vettore, ex art. 1689, comma primo cod. civ.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Nei trasporti che sono assunti cumulativamente da più vettori successivi con un unico contratto i vettori rispondono in solido per l’esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza fino al luogo di destinazione, salva la facoltà per il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio di agire in regresso nei confronti degli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. Il cumulo non sussiste, tuttavia, nel caso in cui non si verta in materia di trasporto cumulativo (quale contratto unitario attraverso il quale più vettori successivi assumono l’esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza al luogo di destinazione), bensì in materia di contratto di trasporto tra due soggetti cui si siano affiancati contratti di subtrasporto conclusi dal vettore per l’adempimento della prestazione: ipotesi, quest’ultima, che non postula la responsabilità solidale dei diversi vettori. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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