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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8315 - pubb. 14/01/2013.

Contratto quadro, forma scritta e nullità di protezione azionabile dal solo investitore e sanatoria


Tribunale di Como, 07 Marzo 2012. Est. Negri della Torre.

Contratto per la prestazione di servizi di investimento - Difetto di forma scritta - Domanda di accertamento della nullita ex art. 23 TUF - Nullità di protezione - Sanabilità della nullità ex art. 23 TUF - Convalida per facta concludentia.

Contratto per la prestazione di servizi di investimento - Difetto difetto di forma scritta - Domanda di accertamento della nullità (ex art. 23 TUF) delle operazioni di investimento pregiudizievoli - Estensione della nullità, se attivata, a tutte le operazioni - Non sussiste la facoltà di scegliere operazioni da assoggettare a nullità.

L'operazione di investimento - Natura negoziale - Esclusione - Atto di esecuzione del programma delineato dal contratto quadro - Violazione delle norme di comportamento da parte dell'intermediario - Vizio della volontà - Esclusione - Fonte di responsabilità.

Prestazione di servizi di investimento diligenza professionale dell'intermediario abilitato - Obbligo di trasmissione al cliente delle notizie integranti il diffuso patrimonio di conoscenze degli operatori professionali del settore.


La nullità di cui all'art. 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 prevista in caso di inosservanza della forma scritta del contratto relativo alla prestazione di servizi investimento è volta a tutelare in via principale (se non esclusiva) l'interesse dell'investitore per il quale la forma scritta è il veicolo di tutte le inforrnazioni occorrenti a delineare l'ambiente giuridico in cui si collocheranno i suoi rapporti con l'intermediario e le sue future scelte di invesitirnento; come tale la nullità in questione da ascrivere tra le nullita di "protezione", non solo è azionabile per espressa previsione di legge dal solo investitore ma è suscettibile di essere da questi sanata attraverso atti formali e espliciti ovvero attraverso fatti che chiaramente rivelino una sua volonta abdicativa del rimedio invalidatorio (nel caso di specie i ricorrenti, sulla base del contratto quadro in relazione al quale è stata chiesta la nullità ai sensi dell'art. 23 TUF, avevano per anni acquistato e negoziato, in modo sistematico, titoli attraverso l'intermediario e beneficiato delle cedole e di ogni altro provento conseguente alle operazioni di investimento effettuate). (Paolo Negri della Torre) (riproduzione riservata)

L'articolo 23 del TUF, se da un lato riserva al cliente la scelta di azionare il rimedio, non gli attribuisce comunque la facoltà di "modulare" gli effetti in base alla natura favorevole o meno della singola operazione di investimento eseguita nell'ambito del rapporto regolato dal contratto quadro, atteso che il riconoscimento di una simile facoltà condurrebbe a dover illogicamente assumere che il contratto quadro sia stato un adeguato "veicolo" informativo in relazione agli ordini poi rivelatisi economicamente vantaggiosi e, nel contempo, inadeguato per quelli che successivamente si siano dimostrati pregiudizievoli. (Paolo Negri della Torre) (riproduzione riservata)

L'operazione di investimento, al pari di tutti gli altri ordini di acquisto, non ha natura negoziale, configurandosi piuttosto come un atto di esecuzione del programma, eventuale e futuro, di cui, con il contratto "quadro", sono state precisate e concordate le condizioni, sì che l'eventuale violazione delle norme di comportamento da parte dell'intermediario rispetto alla suddetta operazione rilevano non già come causa di un vizio della volontà, bensì come fonte di responsabilità per inadempimento e di risarcimento del danno. (Paolo Negri della Torre) (riproduzione riservata)

L'intermediario non è tenuto ad approfondimenti, analisi, previsioni, raccolta ed elaborazione di dati, che vadano al di là del comune diffuso patrimonio di conoscenze proprio degli operatori che agiscono professionalmente nel settore in cui anch'esso opera, competendogli essenzialmente un obbligo di diligente trasmissione al cliente delle notizie di cui, con diligenza e perizia professionali, si è dotato. (Nel caso di specie, l'ordine di acquisto disposto nel febbraio 2008 aveva avuto ad oggetto obbligazioni Lehman la quale, a quella stessa data, godeva di elevato rating attribuitogli dalle principali agenzie ed era considerata una delle maggiori banche d'affari su scala mondiale, circostanze tutte che rendevano imprevedibile un suo default). (Paolo Negri della Torre (riproduzione riservata)

Contratti, nullità

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