Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8345 - pubb. 01/07/2010

.

Cassazione civile, sez. I, 16 Settembre 2011. Est. Maria Rosaria Cultrera.


Concordato preventivo - Deliberazione ed omologazione - In genere - Controllo demandato al tribunale - Oggetto - Accertamento della fattibilità dell'accordo intervenuto tra debitore e creditori - Esclusione - Verifica delle condizioni di ammissibilità della procedura e dell'assenza dei fatti o atti idonei a dare impulso al procedimento di revoca ex art. 173 legge fall. - Doverosità - Fondamento.



In tema di giudizio di omologazione del concordato preventivo, nel perimetro di controllo (di legittimità anche sostanziale) demandato al tribunale non rientra il potere-dovere di accertare la fattibilità dell'accordo intervenuto tra il debitore proponente ed i creditori, in quanto essi, se informati, sin dall'inizio e durante le fasi successive, in modo veritiero e trasparente sulla situazione aziendale e sulle ragioni di sostegno del piano concordatario, ben possono accordare a quest'ultimo preferenza, rispetto alla liquidazione concorsuale; ne consegue che di tale scelta consapevole il tribunale, verificando la persistenza delle stesse condizioni di ammissibilità della procedura e l'assenza di fatti di revoca ex art. 173 legge fall., deve limitarsi a prendere atto. (Nella specie il commissario giudiziale, costituendosi senza però svolgere rituale opposizione, aveva evidenziato, nel suo parere motivato, il "deficit" del fabbisogno concordatario ed il tribunale, su tale rilievo, aveva respinto la proposta). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato