Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8398 - pubb. 01/07/2010

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Appello Torino, 17 Dicembre 2012. Est. Stalla.


Amministrazione straordinaria - Periodo di osservazione - Gestione in capo debitore - Controllo del commissario giudiziale - Opportunità e convenienza sostanziale - Responsabilità - Sussistenza.



Il Commissario giudiziale nella c.d. fase di osservazione, qualora la gestione dell’impresa rimanga in capo al debitore, ha un dovere di controllo non soltanto formale o procedurale ma anche di opportunità e convenienza sostanziale per la massa, rispondendo, in caso di omissione, a titolo risarcitorio. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)