Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8409 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione Sez. Un. Civili, 23 Gennaio 2013. Est. Piccininni.


Concordato preventivo - Convenienza economica - Giudizio riservato ai creditori - Necessità di una puntuale informazione - Oggetto - Compito del professionista attestatore e del commissario giudiziale.



Affinché i creditori possano esprimere il giudizio loro riservato sulla convenienza economica della proposta di concordato, concorrendo così a garantire il giusto esito della procedura, è necessario che essi ricevano una puntuale informazione circa i dati, le verifiche interne e le connesse valutazioni, incombenti, questi, che assumono un ruolo centrale nello svolgimento della procedura ed ai quali debbono provvedere dapprima il professionista attestatore (rispetto al quale il d.l. 83 del 2012, oltre a sottolinearne la necessaria indipendenza, ha introdotto pesanti sanzioni nel caso di falsità nelle attestazioni o nelle relazioni), in funzione dell'ammissibilità al concordato, e successivamente il commissario giudiziale prima dell'adunanza dei creditori ai fini del voto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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