Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8423 - pubb. 30/01/2013

Sentenza parziale definitiva e facoltà della impugnazione differita, distinzione

Tribunale Lamezia Terme, 11 Dicembre 2012. Est. Giusi Ianni.


Sentenza parziale definitiva – Sentenza non definitiva – Differenze – Conseguenze – Riserva di appello – Facoltà della impugnazione differita – Verso la sentenza parziale definitiva – Ammissibilità – Esclusione.



La facoltà di impugnazione differita è consentita dal codice di rito avverso le sentenze di condanna generica e avverso le sentenze non definitive, intendendosi per tali le pronunce che, oltre a decidere questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito ovvero domande di merito proposte dalle parti, non definiscano per intero il giudizio, impartendo provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa (art. 279, n. 4, c.p.c., come richiamato dall’art. 340 c.p.c. in materia di riserva facoltativa di appello), senza alcuna statuizione sulle spese e competenze di lite, rimesse alla sentenza definitiva (Cass. 27 febbraio 2007, n. 4618). Si è, invece, in presenza di una sentenza parziale definitiva (come tale suscettibile solo di impugnazione immediata) ove il giudice si pronunci su una (o più) delle domande o su capi autonomi della domanda, statuendo sulle spese ovvero disponendo in ordine alla separazione dei giudizi (Cass. 15 aprile 2002, n. 5443). La distinzione, quindi, deve operata sulla base dell’elemento formale della pronuncia sulle spese o in ordine alla separazione dei giudizi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 279 c.p.c.

Massimario, art. 340 c.p.c.



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