Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8432 - pubb. 30/01/2013

Cessione del quinto dello stipendio ed estinzione anticipata del mutuo, commissioni up front

ABF Napoli, 21 Settembre 2012, n. 3051. Est. Manzione.


Mutuo e finanziamento in genere – Cessione del quinto dello stipendio – Estinzione anticipata – Oneri economici – Commissioni up front – Diritto del cliente alla restituzione – Insussistenza – Commissioni recurring – Diritto del cliente alla restituzione in ragione della durata residua del finanziamento – Sussistenza.

Mutuo e finanziamento in genere – Cessione del quinto dello stipendio – Estinzione anticipata – Oneri economici – Commissioni – Trasparenza bancaria – Formulazione non trasparente delle clausole relative alle commissioni – Diritto del cliente alla restituzione in ragione della durata residua del finanziamento – Sussistenza.

Mutuo e finanziamento in genere – Cessione del quinto dello stipendio – Estinzione anticipata – Oneri economici – Commissioni assicurative – Diritto del cliente alla restituzione in ragione della durata residua del finanziamento – Sussistenza – Legittimazione passiva della banca – Sussistenza.



In caso di estinzione anticipata di un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, il cliente non ha diritto alla restituzione delle commissioni addebitate per una prestazione già eseguita (up front) e riferita al momento della conclusione del contratto. Diversamente, ha diritto alla restituzione, in misura proporzionale al tempo non goduto, delle commissioni applicate in un’unica soluzione a fronte di prestazioni continuative lungo l’intera durata del rapporto (recurring). (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)

Quando il testo contrattuale, in violazione del principio di trasparenza, preveda delle commissioni costruite senza specificazione delle voci che le concorrono a formare, di modo che non sia possibile ricostruire quale parte delle stesse sia soggetta a maturazione nel corso del tempo, il cliente ha diritto a un rimborso delle stesse parametrato alla durata residua del finanziamento, come se si trattasse di commissioni recurring. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)

La banca beneficiaria di un contratto di assicurazione accessorio al rapporto principale di finanziamento può essere convenuta, in caso di estinzione anticipata del rapporto, per la restituzione della quota di premio assicurativo relativa al periodo residuo del finanziamento, in considerazione della natura unitaria dell’assetto d’interessi globalmente perseguito dalle parti. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Aldo Angelo Dolmetta


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