Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8452 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Milano, 29 Gennaio 2013. Est. Ferrari.


Società - Amministratori - Limitazioni statutarie dei loro poteri - Opponibilità ai terzi - Applicazione ratione temporis della nuova disciplina contenuta nell'articolo 2384 c.c. - Riferimento alla concessione della garanzia e non alla erogazione del finanziamento.



La nuova normativa (d.lvo. n. 6/2003) contenuta nell'articolo 2384 c.c., secondo la quale le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, è applicabile ai contratti di garanzia stipulati successivamente alla sua entrata in vigore anche se l'oggetto della garanzia è costituito da un finanziamento stipulato in epoca precedente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)