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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8469 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Asti, 20 Dicembre 2012. Est. Cristina Ravera.

Arbitrato rituale ed irrituale – Differenze – Elementi discretivi presenti nella convenzione.


L’attribuzione all’arbitro del potere di svolgere il giudizio “nel modo che riterrà più opportuno” e di decidere “secondo equità” è sintomatica della volontà delle parti di dar corso ad un arbitrato libero e atipico, che si discosti dal regime formale regolato dal codice di rito e della rinuncia delle stesse parti a pervenire ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art. 825 c.p.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)