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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8498 - pubb. 11/02/2013.

Nullità sopravvenuta degli ordini di negoziazione eseguiti sulla scorta di contratto quadro sotto la vigenza della precedente legislazione


Tribunale di Parma, 21 Dicembre 2012. Est. Vittoria.

Contratto quadro concluso prima della entrata in vigore del TUF - Ordini di negoziazione eseguiti in epoca successiva - Nullità.

Intermediazione finanziaria - Nullità sopravvenuta degli ordini di acquisto - Reazione dell'ordinamento assimilabile alla risoluzione - Impossibilità giuridica sopravvenuta - Mancanza di legittimazione alle operazioni di investimento svolte dall'intermediario.


Qualora, sulla base di un contratto quadro concluso nel 1992 siano stati eseguiti ordini di negoziazione in epoca successiva alla entrata in vigore del TUF, benché non vi siano dubbi sulla validità del contratto quadro, al quale devono applicarsi le norme in vigore al momento della sua conclusione, tuttavia, trattandosi di contratto i cui effetti si dipanano nel tempo, gli ordini successivamente posti in essere debbono considerarsi nulli, in quanto eseguiti senza che fossero stati rinegoziate le condizioni, di natura imperativa, che legittimano l'intermediario ad intervenire sul mercato dei titoli in nome e per conto del cliente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La cd. nullità sopravvenuta degli ordini di acquisto eseguiti sulla scorta di un contratto quadro sottoscritto prima della entrata in vigore delle disposizioni del TUF, non ha natura di vera e propria nullità, trattandosi, piuttosto, di una diversa tecnica di reazione dell'ordinamento assimilabile alla risoluzione per impossibilità giuridica sopravvenuta, in quanto connessa alla sopravvenuta inidoneità del contratto sottoscritto in epoca precedente a spiegare i suoi effetti di legittimazione delle operazioni di investimento svolte tramite l'intermediario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Marisa F. Costelli



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