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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8501 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Torino, 29 Ottobre 2012. Est. Paola Ferrero.

Danno cagionato da animali – Risarcimento del danno – Rapporto fra uomo e animale – Lesione o uccisione dell’animale da affezione – Danno non patrimoniale – Risarcibilità – Sussistenza.


Anche in considerazione della legge n. 201/2010, con cui lo Stato Italiano ha ratificato la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia (la quale valorizza l’importanza di questi ultimi a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società), il rapporto tra padrone ed animale da affezione deve essere oggi ritenuto espressione di una relazione che costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale e, quindi, come vero e proprio bene della persona, tutelato dall’art. 2 della Costituzione. Laddove allegato, provato e dotato dei necessari requisiti di gravità, è pertanto risarcibile il danno non patrimoniale subito a causa della perdita dell’animale d’affezione o della sua lesione. Tale danno ha natura di debito di valore ed è pertanto suscettibile di rivalutazione monetaria. (Fabrizio De Francesco) (riproduzione riservata)