Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8502 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Torino, 29 Ottobre 2012. Est. Paola Ferrero.


Liquidazione giudiziale delle spese del primo grado di giudizio conclusosi prima dell’entrata in vigore del D.L. 1/2012 e del D.M. 140/2012 – Tariffe professionali previgenti – Applicabilità.



Il giudice d’appello deve liquidare le spese del primo grado di giudizio sulla base delle tariffe vigenti all’epoca in cui lo stesso si è concluso con l’emanazione della sentenza successivamente impugnata (fattispecie concreta avente ad oggetto sentenza di primo grado emanata prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 1/2012 e del D.M. 140/2012 e sentenza di appello emanata dopo l’entrata in vigore delle norme appena citate). (Fabrizio De Francesco) (riproduzione riservata)