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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8544 - pubb. 20/02/2013.

Forma scritta ex art. 23 del d.lgs. 58/1998 e contratto sottoscritto dal solo investitore


Cassazione civile, sez. I, 22 Marzo 2012, n. 4564. Est. Ragonesi.

Intermediazione finanziaria - Prescrizione di forma scritta ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo numero 58 del 1998 - Contratto sottoscritto dal solo investitore - Dichiarazione del cliente di aver ricevuto “un esemplare del presente contratto” - Produzione in giudizio della copia del contratto da parte della banca - Produzione in giudizio degli estratti di conto corrente bancario inviati al cliente nel corso del rapporto - Sufficienza ai fini del perfezionamento.


La previsione di forma contenuta nell'articolo 23 del decreto legislativo n. 58 del 1998 è soddisfatta dalla sottoscrizione del contratto da parte del solo investitore, allorché la copia prodotta in giudizio dal cliente rechi la dicitura “un esemplare del presente contratto ci è stato da voi consegnato”. L’obbligo di forma scritta è altresì rispettato quando, alla sottoscrizione del contratto da parte del solo investitore, abbiano fatto seguito, anche alternativamente, la produzione in giudizio di copia del contratto da parte della banca, oppure la manifestazione di volontà della medesima di avvalersi del contratto stesso, risultante da plurimi atti posti in essere nel corso del rapporto (ad es. comunicazione degli estratti conto)”. (Alessandro Giorgetta) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Alessandro Giorgetta


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