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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8564 - pubb. 25/02/2013.

Concordato con riserva, sospensione dei contratti bancari per evitare la compensazione, finanziamento postergato del socio e diniego dell’autorizzazione al pagamento dei creditori anteriori


Tribunale di Busto Arsizio, 11 Febbraio 2013. .

Concordato preventivo con riserva - Sospensione dei contratti bancari - Scopo di evitare la compensazione dei crediti degli istituti con le somme versate sui conti correnti - Ammissibilità.

Concordato preventivo - Finanziamento del socio che accetti la postergazione - Autorizzazione ai sensi dell'articolo 182 quinquies l.f. - Non necessità.

Concordato preventivo con riserva - Autorizzazione al pagamento dei creditori anteriori ai sensi dell'articolo 182 quinquies - Inammissibilità.


A fronte della presentazione di una domanda di concordato preventivo con riserva è possibile disporre la sospensione dei contratti bancari allo scopo di evitare che gli istituti di credito pongano in compensazione i propri crediti verso la ricorrente con le somme che affluiscono sui relativi conti correnti, con conseguente lesione della par condicio creditorum ed in contrasto con i principi stabiliti dagli articoli 168 e 169, legge fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Non necessita di autorizzazione ai sensi dell'articolo 182 quinquies, legge fallimentare il finanziamento del socio che accetti la postergazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Durante la pendenza del termine concesso ai sensi dell'articolo 161, comma 6, legge fallimentare a fronte di una domanda di concordato preventivo con riserva, non possono essere autorizzati pagamenti dei creditori anteriori ai sensi dell'articolo 182 quinquies, legge fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli


Massimario, art. 161 l. fall.

Massimario, art. 168 l. fall.

Massimario, art. 169 l. fall.

Massimario, art. 169bis l. fall.

Massimario, art. 182quinquies l. fall.


Il testo integrale