ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8581 - pubb. 27/02/2013.

Espropriazione per pubblica utilità e retrocessione


Appello di Roma, 08 Novembre 2012. Est. Toselli.

Espropriazione per pubblica utilità – Mancato utilizzo del bene espropriato – Retrocessione – Efficacia.


La domanda di retrocessione del bene espropriato per pubblica utilità, che presuppone che l’opera pubblica non sia stata realizzata nel termine di legge, con ciò facendo sorgere in capo al soggetto che ha subito l’espropriazione un diritto potestativo alla restituzione del bene, va trascritta ai sensi dell’art. 2652 n. 2 c.c., con gli effetti di cui all’art. 2644 c.c., giacché mira ad ottenere una sentenza, in luogo del consenso non prestato dalla PA, che realizzi la causa del contratto di trasferimento della proprietà non stipulato dalla pubblica amministrazione. Ne consegue che, qualora in pendenza del giudizio di retrocessione il terzo estraneo al processo abbia acquistato il diritto di proprietà e abbia trascritto il proprio titolo, la sentenza che accoglie la domanda di retrocessione non è opponibile al terzo se essa domanda di retrocessione non sia stata trascritta, in virtù del disposto dell’art. 111 c.p.c., il quale, nel disciplinare la successione a titolo particolare nel diritto controverso, fa salve le norme sulla trascrizione. (Stefano De Luca Musella) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Stefano De Luca Musella


Il testo integrale