Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8588 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Milano, 19 Novembre 2012. .


Revocatoria ex art. 67 co. 2 l.f. – Principio della non contestazione – Specificità della contestazione – Specificità dell'allegazione – Rilevanza.



Ai sensi dell’art. 115 c.p.c. il grado di specificità della contestazione dei fatti affermati da parte attrice, esigibile dal convenuto, deve essere necessariamente commisurato al grado di specificità delle allegazioni attoree, con la conseguenza che qualora la curatela abbia domandato, nell’atto introduttivo, la revoca di pagamenti individuati mediante l’indicazione della data, dell’importo e del bene cui il pagamento si riferiva, senza tuttavia offrire ulteriori indicazioni sulle modalità di esecuzione degli atti solutori, deve ritenersi specifica la semplice dichiarazione del convenuto, in sede di comparsa di costituzione, di contestare i pagamenti revocandi, con riserva di svolgere più puntuali difese a fronte di una loro più precisa identificazione da parte della curatela. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)