Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8629 - pubb. 11/03/2013

Polizza equity unit linked, natura finanziaria e applicabilità delle disposizioni del Testo Unico della Finanza 58/98 e del Regolamento Consob 11522/1998

Tribunale Gela, 02 Marzo 2013. Est. Francesca Vortali.


Contratto di assicurazione sulla vita - Polizza unit linked - Prestazione a carico della società di assicurazioni collegata al valore di un fondo azionario interno prescelto al momento della sottoscrizione - Esposizione del premio versato ai titoli dell’indice Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Information Technology - Assenza di garanzia in ordine alla restituzione del capitale versato dall’assicurato - Natura finanziaria del contratto - Sussistenza.

Polizza unit linked - Natura finanziaria - Applicabilità delle disposizioni del Testo Unico della Finanza 58/98 e del Regolamento Consob 11522/1998 ai contratti sottoscritti in epoca antecedente al Legge 262/2005 ed al Decreto legislativo 303/2006 - Ammissibilità.

Polizza unit linked - Obblighi informativi a carico della compagnia di assicurazione in sede di collocamento del contratto - Scelta di investimento consapevole ed informata da parte dell’assicurato - Necessità - Attribuzione di indici di rilevanza ai prodotti analoghi acquistati dal risparmiatore in epoca successiva alla sottoscrizione del contratto - Esclusione - Attribuzione di rilevanza ai prodotti del ramo vita a capitale garantito acquistati dal risparmiatore in epoca antecedente alla sottoscrizione del contratto - Necessità.

Polizza unit linked - Natura finanziaria - Violazione delle disposizioni del Testo Unico della Finanza e del Regolamento Consob 11522/1998 in sede di collocamento del prodotto - Responsabilità precontrattuale ex art. 1337 cod. civ. - Sussistenza.



Ha natura finanziaria il contratto di assicurazione sulla vita (polizza unit linked) in cui la prestazione a carico della società di assicurazioni è collegata al valore di un fondo azionario interno prescelto al momento della sottoscrizione e come tale assimilabile ad un fondo comune di investimento, senza alcuna garanzia di esito positivo della gestione. (Stefano Maugeri) (riproduzione riservata)

I contratti unit linked o index linked, anche prima dell’entrata in vigore della Legge 262/2005 e del Decreto legislativo 303/2006, rientravano nel campo di applicazione del Testo Unico della Finanza e del Regolamento Consob 11522/1998, non potendosi considerare alla stregua di normali prodotti assicurativi ma piuttosto come forma di investimento di natura finanziaria. (Stefano Maugeri) (riproduzione riservata)

L’esclusione prevista dalla lettera f) dell’articolo 100 del Testo Unico della Finanza per i prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione (abrogata dall’articolo 11, comma secondo, lettera b) della legge 28 dicembre 2005, n. 262) si basava non già sull’identità e natura dell’emittente (impresa di assicurazione) bensì sulla natura (assicurativa) del prodotto. (Stefano Maugeri) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Stefano Maugeri


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