Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8640 - pubb. 11/03/2013

Distacco di una slavina, responsabilità per cose in custodia e caso fortuito

Tribunale Torino, 28 Febbraio 2013. Est. Scovazzo.


Cose in custodia – Forza maggiore e caso fortuito – Esenzione da responsabilità della società gestrice di un campeggio in caso di slavina imprevedibile e di rilevante gravità.



Ove ricorra il caso fortuito, la elisione del rapporto causale esclude la responsabilità del custode anche ove questi abbia tralasciato l’effettuazione di tutte le misure idonee a evitare il danno (Conf. Cass.10.3.2006 n. 5254 e Cass. 19.12.2006 n. 27168). Il distacco di una slavina, in quanto fattore estraneo, recidente il nesso di causa tra la cosa in custodia – ancorchè non adeguatamente protetta – e il danno, costituisce caso fortuito, che esclude la responsabilità del custode (cfr Cass. 4.2.04 n. 2062; Cass. 9.3.10 n. 5658), ed altresì, costituendo impossibilità ad adempiere non imputabile, anche la responsabilità del locatore, non essendo deducibile in lite la responsabilità del depositario, visto che i bungalows , da una parte è discutibile che siano beni mobili e, dall’altra, si trovano, per la loro particolare natura di abitazione, sul sedime del campeggio in forza di idonei contratti di locazione, e non sulla scorta di altro schema contrattuale. (Studio Legale Camerano - Bertolin) (riproduzione riservata)


Segnalazione dello Studio Legale Camerano - Bertolin


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