Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8703 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Torre Annunziata, 18 Marzo 2013. .


Procedimento per dichiarazione di fallimento - Provvedimenti cautelari o conservativi - Provvedimento reso inaudita altera parte - Fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ex art. 669 sexies - Rinvio all'udienza prefallimentare per la modifica o revoca del provvedimento - Esclusione.



In caso di provvedimento cautelare ex art. 15, comma 8, l. fall., reso dal Tribunale inaudita altera parte, è necessario fissare  ex art. 669 sexies, comma 2, c.p.c., l’udienza di verifica entro un termine non superiore a 15 giorni, assegnando un termine di otto giorni per la notifica del ricorso unitamente al pedissequo decreto. Anche se sulla base dell’erronea interpretazione dell’art. 15, comma 8, l. fall., si volesse rinviare all’udienza prefallimentare, per la conferma o revoca del provvedimento cautelare, andrebbero comunque rispettati i termini rigorosi prescritti dall’art. 669 sexies, comma 2, c.p.c. onerando la curatela ricorrente della notifica dell’istanza e del decreto fissando all’uopo un determinato termine. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)


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