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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8743 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Udine, 22 Marzo 2013. .

Provvedimenti cautelari – Competenza – Incompetenza del giudice italiano a conoscere della causa di merito – Criterio della competenza del “luogo di esecuzione” del provvedimento – Applicazione esclusiva alla domanda cautelare richiesta “ante causam”.


La disposizione contenuta nel terzo comma dell’articolo 669 ter c.p.c., secondo la quale “se il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare”, la quale enuncia il criterio della competenza riferito al “luogo di esecuzione” del provvedimento, è applicabile esclusivamente all’ipotesi di misura cautelare richiesta “ante causam” e non all’ipotesi di misura cautelare richiesta nel corso del giudizio di merito davanti a giudice privo di giurisdizione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)