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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8803 - pubb. 15/04/2013.

Doveri informativi dell'intermediario, andamento dei titoli e consulenza incidentale; operazione in conflitto di interessi e onere della prova


Tribunale di Trapani, 03 Aprile 2013. Est. Lunella Caradonna.

Prestazioni di servizi di investimento – Violazione dei doveri di informazione da parte dell’intermediario finanziario – Violazione del divieto di effettuare operazioni in conflitto di interessi o inadeguate al profilo patrimoniale del Cliente – Nullità del contratto di intermediazione finanziaria – Esclusione.

Prestazione di servizi di investimento – Risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria per inadempimento – Ammissibilità.

Prestazione di servizi di investimento – Risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria per inadempimento – Presupposti – Gravità dell’inadempimento in relazione all’intero rapporto di prestazione di servizi di investimento.

Prestazione di servizi di investimento – Risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria per inadempimento – Effetti – Risoluzione di tutte le operazioni effettuate in esecuzione del contratto di intermediazione finanziaria, ivi comprese quelle comportanti effetti favorevoli per il cliente, ed obbligo delle reciproche restituzioni.

Prestazione di servizi di investimento – Doveri di informazione da parte dell’intermediario finanziario – Estensione al periodo successivo all’acquisto di strumenti finanziari – Esclusione.

Prestazione di servizi di investimento – Acquisto di obbligazioni “Argentina” – Percezione della sussistenza di un serio e concreto rischio di default dell’emittente anteriormente ai primi mesi dell’anno 2001 – Esclusione.


La violazione dei doveri di informazione del cliente e del divieto di effettuare operazioni in conflitto di interessi con il cliente o inadeguate al profilo patrimoniale del cliente stesso, posti dalla legge a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, non danno luogo ad una nullità del contratto di intermediazione finanziaria per violazione di norme imperative. Corollario di tale affermazione è che la violazione degli obblighi informativi consente la risoluzione del contratto quadro e in via riflessa la risoluzione dei vari contratti “a valle”. (riproduzione riservata)

Il rimedio della risoluzione del contratto-quadro richiede una valutazione della gravità dell’inadempimento che tenga conto dell’intero rapporto e sotto tale specifico profilo è possibile che la violazione degli obblighi informativi inerenti ad una singola operazione, considerati nel complessivo contesto in cui si collocano, assumano una rilevanza sufficiente a far ravvisare i presupposti della risoluzione. Laddove l’inadempimento degli obblighi derivanti dal “contratto-quadro” dovesse essere ritenuto “di non scarsa importanza”, l’effetto della risoluzione del “contratto quadro” si ripercuoterebbe su tutte le singole operazioni di acquisto dallo stesso scaturite, quindi, anche sugli investimenti che hanno avuto esiti favorevoli per gli investitori. Risolto il contratto d’intermediazione “a monte”, tutte le operazioni d’investimento “a valle” verrebbero caducate e fra le parti sorgerebbero obblighi restitutori reciproci. (riproduzione riservata)

In ordine al rilievo della violazione dell’obbligo dell’intermediario di informare il cliente circa l’aumento del livello di rischiosità dei titoli verificatosi in epoca successiva all’acquisto (e prima della dichiarazione di insolvenza dell’emittente) è fondato l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito secondo il quale, quando non sia stato concluso fra intermediario e investitore un contratto di consulenza o di gestione patrimoniale, gli obblighi informativi sulla natura e le caratteristiche dei titoli sussistono soltanto fino al momento dell’investimento (Trib. Torino 14.2.2012 e 22.12.201; Trib. Arezzo 10.2.2009, Trib. Parma 9.1.2008; Trib. Milano 18.10.2006; Trib. Modena 20.1.2006; Trib. Catania 22.11.2005), con la conseguenza che l’intermediario non è tenuto a informare l’investitore della perdita di valore o dell’aumento di rischiosità dei titoli verificatisi in data successiva all’acquisto. (riproduzione riservata)

L’art. 28 reg. n. 11522 del 1998, nella parte in cui finalizza le informazioni alle scelte di investimento “o disinvestimento” deve essere interpretato nel senso che l’intermediario è tenuto a fornire le informazioni sull’andamento degli strumenti finanziari qualora l’investitore gli abbia manifestato l’intenzione (autonomamente maturata) di disinvestire (c.d. consulenza incidentale).  (riproduzione riservata)

In materia di acquisto di obbligazioni “Argentina” un serio e concreto rischio di default è emerso soltanto nei primi mesi dell’anno 2001. Peraltro mai prima si era verificato nella storia il default di un titolo emesso da un Paese sovrano, con la conseguenza che tale rischio, specialmente sino al dicembre 2000, doveva considerarsi tutt’altro che concreto.  (riproduzione riservata)

In ipotesi di operazione finanziaria conclusa “in conflitto di interessi”, perché tale situazione esplichi effetti in termini di responsabilità risarcitoria, è necessario che il cliente fornisca la prova che, se adeguatamente informato circa la sussistenza del conflitto, non avrebbe acquistato il titolo, ed ancora, la prova del nesso eziologico tra il danno patito e la condizione non manifestata della banca. Nel caso di specie compete al cliente la prova - non operando nella specie l’inversione dell’onere della prova - che se conosciuta la situazione di conflitto, il cliente non avrebbe dato l’ordine di acquisto (Trib. Milano 20 novembre 2007).  (riproduzione riservata)

L’esecuzione dell’ordine “in contropartita diretta” non comporta, di per sé sola, l’annullabilità dell’atto ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c.c.. (Redazione iL CASO.it) (riproduzione riservata)


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