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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8804 - pubb. 17/04/2013.

Contributo al mantenimento del figlio a carico esclusivo del genitore collocatario ed economicamente più forte


Appello di Bari, 05 Aprile 2013. Est. Maria Iacovone.

Separazione coniugi - Contributo al mantenimento del figlio - Genitore con locatario ed economicamente più forte.


Il Presidente del Tribunale in sede di comparizione dei coniugi nel giudizio divorzile deve tener conto non soltanto dei provvedimenti emessi nel giudizio di separazione che hanno consentito di realizzare il contemperamento fra le esigenze del minore e quelle del genitore non collocatario, prevalentemente finalizzato ad instaurare fra loro un valido rapporto affettivo, ma anche della differenza economico reddituale esistente fra le parti in causa. Se tale differenza apparirà rilevante fra i coniugi, tale da giustificare in via astratta l'imposizione in favore del marito di un assegno a carico della moglie, nel regolamentare l'entità del contributo per il figlio, il Giudice potrà addebitarlo esclusivamente al coniuge economicamente più forte, non costituendo tale esborso un significativo sacrificio per quest'ultimo. (Domenico Sollazzo) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Domenico Sollazzo, Studio Legale Ragone di Bari


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