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Tribunale di Savona, 15 Novembre 2012. .
Sequestro conservativo avente ad oggetto partecipazioni detenute da società straniere – Rilevanza, ad integrazione dei criteri di collegamento, dell'effettiva sede in Italia delle società straniere.
Ai fini della giurisdizione del giudice italiano, rileva altresì la cittadinanza italiana e la residenza in Italia dell’amministratore delle società lussemburghesi che ha conferito la procura speciale al difensore nel giudizio cautelare, rendendo applicabile il criterio di collegamento previsto dall'art. 3 legge 218/1995 (ai sensi del quale sussiste la giurisdizione italiana allorquando il convenuto "ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 c.p.c."). (Francesco Dialti) (riproduzione riservata)