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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8865 - pubb. 01/05/2013.

Mutuo edilizio, mutuo di scopo e rilievo, sul piano causale, dell'eventuale esecuzione dell'opera programmata, nonostante l'iniziale deviazione ad altri fini delle somme a ciò destinate


Tribunale di Brindisi, 22 Marzo 2013. Est. Natali.

Mutuo edilizio - Causa in concreto - Deviazione dallo schema legale - Ammissibilità - Limiti.

Principio della validità del mutuo edilizio, se l'opera sia stata realizzata - Non condivisibilità - Riconoscimento di rilievo giuridico ad una circostanza fattuale successiva al momento genetico dello stesso - Principio della causa quale elemento costitutivo del contratto - Violazione - Inammissibilità.

Causa - Indagine - In astratto - Inammissibilità - “In concreto” - Ammissibilità - Utilizzazione di un modello negoziale per realizzare una funzione obiettiva diversa da quella tipica - Conseguenza - Negazione di effetti tipici.

Mutui fondiari successivi al mutuo edilizio - Collegamento negoziale - Configurabilità.

Collegamento negoziale - Assenza di contemporaneità - Irrilevanza.

Ammortamento tempestivo del capitale - Rifiuto, da parte della banca - Principio di buona fede oggettiva ex art. 1375 c.c. - 1175 c.c. - Violazione - Configurabilità.


Se dalla concreta articolazione dei contenuti del mutuo edilizio, consti la previsione, fin dall’origine, della parziale utilizzazione delle somme erogate per estinguere debiti in precedenza contratti dal sovvenuto verso l'istituto mutuante, con conseguenze modifica della causa in concreto, quale obiettiva funzione economico-sociale del contratto, si deve affermare la nullità del contratto, per mancanza originaria della causa. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

Non è condivisibile il principio interpretativo per cui il contratto di mutuo edilizio é valido, nonostante la destinazione pro parte delle somme all’estinzione di una posizione debitoria, se l'opera per la quale i finanziamenti sono stati concessi, sia stata, comunque, realizzata, ciò implicando il riconoscimento di rilievo giuridico ad una circostanza fattuale successiva alla stipulazione del contratto, ovvero al momento genetico dello stesso; per contro, dovendosi affermare che, se la causa è un elemento costitutivo e, quindi, genetico del contratto, l’effettiva realizzazione del risultato avuto di mira non rileva ai fini dell’eventuale difformità dallo schema legale e che, dunque, la nullità va dichiarata per il solo fatto che le somme erogate siano state, fin dall’inizio, anche solo in parte, vincolate al ripianamento di precedenti esposizioni debitorie del mutuatario. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

L’indagine della causa del contratto va svolta non “in astratto” ma “in concreto”, al fine di verificare – secondo il disposto degli artt. 1343 e 1344 cod.civ. – la conformità a legge dell’attività negoziale posta in essere dalle parti e, quindi, la riconoscibilità nella specie della tutela apprestata dall’ordinamento giuridico e ove dalla stessa disamina, risulti che le parti abbiano utilizzato un determinato modello negoziale per realizzare una funzione obiettiva diversa da quella per la quale tale strumento giuridico è previsto dalla legge, il giudice deve negare al negozio posto in essere dalle parti la tutela apprestata dall’ordinamento. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

Nell’ipotesi di stipulazione di mutui fondiari successivi al mutuo edilizio deve ritenersi configurato un collegamento negoziale, quando, oltre al nesso teleologico fra i negozi, ricorra anche il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti (non necessariamente manifestato in forma espressa, ma risultante tacitamente) di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il collegamento di essi per la realizzazione di un fine ulteriore. A tal riguardo, la successione degli atti inter partes oltre che la concreta e prevalente destinazione delle somme, ricevute dal cliente, a ripianare l’esposizione debitoria dello stesso, costituisce indice univoco del comune intendimento, sotteso alla vicenda negoziale nel suo complesso la quale si presenta sicuramente unitaria, sotto il profilo soggettivo e volta, in primis, ad assicurare alla banca una remunerazione del capitale, illegittima (perché in contrasto con il principio di buona fede oggettiva), e, solo in via surrettizia, alla realizzazione del fine costruttivo. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

Non osta al collegamento negoziale l’assenza di contemporaneità tra i negozi de quibus in quanto circostanza non idonea, di per sé, ad escludere il collegamento de quo, specie, quando ogni atto successivo rinvenga la propria ragion di essere nella precedente convenzione inter partes, perché ogni erogazione successiva trovi la propria motivazione oggettiva nell’esigenza di ripianare l’esposizione debitoria connessa al negozio o ai negozi precedenti. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata) 

Il rifiuto della Banca di addivenire all’ammortamento, con imputazione di quanto pagato dall’attrice anche in conto capitale – al fine di neutralizzare il fenomeno anatocistico di produzione di interessi su interessi – può costituire grave inadempimento e giustificare la risoluzione dei mutui ai sensi degli art. 1453 e ss del cod. civ., se. alla stregua delle circostanze del caso di specie, risulti contrario al principio di buona fede oggettiva. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Antonio Ivan Natali


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