Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8868 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Brindisi, 22 Marzo 2013. .


Causa - Indagine - In astratto - Inammissibilità - “In concreto” - Ammissibilità - Utilizzazione di un modello negoziale per realizzare una funzione obiettiva diversa da quella tipica - Conseguenza - Negazione di effetti tipici.



L’indagine della causa del contratto va svolta non “in astratto” ma “in concreto”, al fine di verificare – secondo il disposto degli artt. 1343 e 1344 cod.civ. – la conformità a legge dell’attività negoziale posta in essere dalle parti e, quindi, la riconoscibilità nella specie della tutela apprestata dall’ordinamento giuridico e ove dalla stessa disamina, risulti che le parti abbiano utilizzato un determinato modello negoziale per realizzare una funzione obiettiva diversa da quella per la quale tale strumento giuridico è previsto dalla legge, il giudice deve negare al negozio posto in essere dalle parti la tutela apprestata dall’ordinamento. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)