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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8880 - pubb. 01/05/2013.

Concordato fallimentare, transazione fiscale e attivo costituito esclusivamente da denaro


Tribunale di Padova, 16 Aprile 2013. Pres., est. Caterina Santinello.

Concordato fallimentare - Transazione fiscale - Inapplicabilità.

Concordato fallimentare - Attivo costituito esclusivamente da denaro - Mancato deposito della relazione di cui all'articolo 124, comma 3, L.F. - Irrilevanza.


Nell’ambito della disciplina del concordato fallimentare, non è previsto l’istituto della transazione fiscale di cui all’art. 182 ter L.F., con la conseguenza che l’unica norma di riferimento in relazione al trattamento da riservare ai creditori privilegiati rimane quella dell’art. 124, comma 3, L.F., il quale pone come limite esclusivo alla falcidia la soddisfazione in misura non inferiore, in ragione della collocazione preferenziale, a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni su cui sussiste la causa di prelazione. (Filippo Lo Presti) (riproduzione riservata)

Ove, nell'ambito del concordato fallimentare, l'attivo sia costituito esclusivamente da denaro, diviene irrilevante il mancato deposito della relazione di cui all'articolo 124, comma 3, L.F. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Filippo Lo Presti


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