Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8902 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Bolzano, 27 Febbraio 2013. .


Concordato preventivo con continuità aziendale - Affitto di azienda o di ramo d'azienda - Ammissibilità.



L'articolo 186 bis L.F., il quale disciplina il concordato con continuità aziendale, nel prevedere la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, non distingue tra attività esercitata direttamente ed attività esercitata indirettamente dal debitore imprenditore, con la conseguenza che quella di affitto di azienda deve necessariamente ritenersi compresa nell'esercizio dell'attività di impresa e che l'affitto di azienda può rientrare in una delle ipotesi di continuità espressamente previste dal citato articolo 186 bis. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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