Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8944 - pubb. 15/05/2013

Trust costituito per sottrarre l'impresa al rischio di infiltrazioni mafiose e interdittiva prefettizia antimafia

Consiglio di Stato Roma, 07 Marzo 2013. Est. Capuzzi.


Interdittiva prefettizia antimafia - Misura preventiva volta colpire l'azione della criminalità organizzata - Accertamento di singole responsabilità penali - Non necessità - Valutazione basata su accertamenti degli organi di polizia - Espressione di ampia discrezionalità censurabile solo sotto il profilo della logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati.

Interdittiva prefettizia antimafia - Espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale - Finalità - Tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività mafiose - Accertamenti di carattere definitivo sulla contiguità dell'impresa - Non necessità - Interdittiva fondata su fatti con valore indiziario - Limiti - Condizioni.



L'interdittiva prefettizia antimafia costituisce una misura preventiva volta a colpire l'azione della criminalità organizzata impedendole di avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione; trattandosi di una misura a carattere preventivo, l'interdittiva prescinde dall'accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che, nell'esercizio di attività imprenditoriali, hanno rapporti con la pubblica amministrazione e si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia valutati, nella loro rilevanza e complessità, dal Prefetto territorialmente competente. Tale valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità che può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo solo sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il potere esercitato mediante l’interdittiva prefettizia antimafia, costituisce espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata; la misura interdittiva non deve, pertanto, necessariamente collegarsi ad accertamenti di carattere definitivo e certi sull'esistenza della contiguità dell'impresa con organizzazione malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell'attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari del pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell'attività imprenditoriale da parte della criminalità organizzata. Non è quindi necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l'appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, potendo l'interdittiva fondarsi su fatti e vicende aventi un valore indiziario con l'ausilio di indagini che possono risalire anche ad eventi verificatisi a distanza di tempo. Occorre tuttavia che siano individuati elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, che sconsiglino l'instaurazione di un rapporto dell'impresa con la pubblica amministrazione; gli elementi raccolti non vanno, poi, considerati separatamente, dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l'esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata. (Fattispecie in tema di trust costituito per determinare un distacco dalla nuova compagine sociale da quella precedente allo scopo di sottrarre l'impresa al rischio di infiltrazioni e condizionamenti provenienti dalla criminalità organizzata). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli


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