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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8965 - pubb. 20/05/2013.

Genitore separato e coinvolgimento del figlio nella nuova relazione sentimentale


Tribunale di Milano, 23 Marzo 2013. Est. Buffone.

Genitori separati – Diritto del genitore ad includere nelle frequentazioni con i figli il nuovo Convivente – Sussiste – Condizioni – Preminente interesse del minore (Artt. 2 Cost., artt. 155 c.c., 709-ter c.p.c.).


In assenza di pregiudizio per il minore e adottando le opportune cautele, il genitore separato ha diritto a coinvolgere il proprio figlio nella sua nuova relazione sentimentale, trattandosi di una formazione sociale a rilevanza costituzionale; ciò, a maggior ragione, dove il periodo di riferimento non sia quello immediatamente successivo alla separazione (e più delicato) ma quello divorzile a distanza di diversi anni dalla rottura della convivenza madre – padre. Peraltro, il divieto di frequentazione del nuovo convivente del genitore non collocatario, di fatto può tradursi in una lesione del diritto di visita inclusivo del pernottamento perché il nuovo partner non è un mero ospite che può essere allontanato tout court dalla casa; l’effetto sarebbe porre il padre di fronte ad una scelta che mette da una parte la nuova compagna e dall’altro il figlio; quanto troverebbe giustificazione solo se il preminente interesse della prole fosse esposto a rischio. Deve anche ricordarsi che la migliore letteratura psicologica sul punto ritiene che il graduale inserimento dei nuovi compagni, nella vita dei figli di genitori separati, corrisponda al loro benessere, dove madre e padre abbiano cura e premura di far comprendere alla prole che le nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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