Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8990 - pubb. 23/05/2013

Revocatoria ordinaria ex articolo 66 L.F., subentro del curatore e consapevolezza del c.d. consilium fraudis

Tribunale Mantova, 19 Aprile 2013. Est. Bernardi.


Revocatoria ordinaria – Sopravvenienza del fallimento del debitore – Subentro del curatore fallimentare ex art. 66 l.f. – Conseguenze processuali.

Azione revocatoria ordinaria – Consapevolezza del terzo – Prova presuntiva - Ammissibilità.



Qualora, dopo la proposizione dell'azione revocatoria ordinaria, sopraggiunga la dichiarazione di fallimento del debitore, la legittimazione alla prosecuzione dell'azione medesima compete in via esclusiva al curatore fallimentare, il quale agisce come sostituto processuale della massa dei creditori concorsuali che risultano privati della legittimazione ad iniziare o proseguire l'azione per tutta la durata della procedura fallimentare: da ciò consegue che l'azione revocatoria proposta dal creditore diviene improcedibile e che il creditore non può rimanere nel processo né come parte né come interventore adesivo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

In ordine alla consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo (c.d. consilium fraudis), non occorre la c.d. partecipatio fraudis essendo sufficiente la consapevolezza generica del pregiudizio alle ragioni dei creditori complessivamente considerate, che può essere provata anche mediante presunzioni (nel caso di specie tale consapevolezza è stata desunta dalla vendita contestuale da parte della debitrice di una pluralità di immobili, dalla circostanza che la società terza acquirente era socia della società debitrice-venditrice nonché dall’esistenza di stretti legami parentali fra soci e amministratori della società venditrice e di quella acquirente, tutte caratterizzate da una ristretta base sociale). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Alberto Gandolfi


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