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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9007 - pubb. 27/05/2013.

Frequentazione di mercati, attenzione dovuta a oggetti che intralciano il percorso e dovere di custodia


Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 10 Maggio 2013. Est. Maria Rosaria Pupo.

Utente di mercato settimanale - Particolare diligenze e attenzione - Avvistamento di oggetti e residui di cibo che rendono scivoloso il percorso.

Obbligazione e contratti - Correttezza e diligenza nell'esecuzione - Tutela di condotta improntata a negligenza o imperizia - Esclusione - Manutenzione di bene pubblico o aperto al pubblico.

Cosa in custodia - Responsabilità - Dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa - Ipotesi di utilizzazione impropria e pericolosa - Esclusione.


Secondo il principio dell’id quod plerumque accidit, l’utente di una strada o piazza, utilizzata per lo svolgimento del mercato settimanale, deve prestare, durante la visita al mercato, una diligenza di grado superiore rispetto a quella richiesta dal normale utente di una strada pubblica, poiché la presenza di più persone che impediscano o rendano più difficile l’avvistamento, sul selciato o sulla carreggiata, di anomalie della superficie calpestabile o di oggetti o residui di cibo che intralcino o rendano scivoloso il percorso, sono circostanze che comportano l’accentuarsi del grado di diligenza richiesto all’avventore/utente del mercato. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Così come nel campo negoziale nell’esecuzione del contratto è richiesto ad entrambi i contraenti di uniformarsi ai principi di correttezza e diligenza, altresì nell’utilizzo di un bene pubblico od aperto all’uso generalizzato, per gli obblighi nascenti dal “contatto sociale” dell’utilizzo, l’utente deve usare il bene con la diligenza di grado medio o del buon padre di famiglia, non potendo trovare tutela, nel nostro ordinamento una condotta improntata a negligenza od imperizia. Egualmente il proprietario del bene pubblico od aperto al pubblico lo deve custodire e manutenere con eguale diligenza e perizia. Nel bilanciamento dei due obblighi di diligenza, la maggior violazione dell’uno, comporta la riduzione della pretesa per l’altro, nel senso che tanto più è grave la violazione con riguardo alla custodia e manutenzione posta a carico del proprietario tanto minore sarà l’incidenza (ai fini del calcolo della responsabilità) della ridotta diligenza usata dall’utente. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità é talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicchè l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione, integra un caso fortuito. Nel caso in esame la condotta disattenta dell’utente si poneva come caso fortuito in grado di escludere il nesso di causalità tra la condotta del custode e la cosa custodita. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò



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